Ruoli periti ed esperti

L'esperto può essere definito come una persona fisica che abbia acquisito un'approfondita conoscenza in uno o più campi merceologici, e sia quindi in grado di effettuare perizie su commissione. 

Fonti normative

 

Il ruolo

Il Ruolo provinciale dei Periti e degli Esperti ha funzioni di pubblicità conoscitiva, cioè fa conoscere le persone ritenute idonee ad effettuare perizie in determinate categorie merceologiche, senza attribuire alcuna qualificazione esclusiva. In altre parole, l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti non è abilitante, nel senso che l'attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera. Pertanto, l'iscrizione al ruolo serve quale "referenza" nell'espletamento dell'attività: essa dimostra e garantisce la preparazione e la competenza del perito e dell'esperto nelle materie oggetto dell'iscrizione e non è obbligatoria.

I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo esercitano funzioni di carattere prevalentemente pratico, sono escluse tutte quelle attività professionali per le quali esistono Albi regolati da apposite disposizioni. 

Si ritiene opportuno evidenziare la netta distinzione fra il ruolo dei periti e degli esperti e il ruolo dei "periti di tribunale": quest'ultimo, disciplinato dal R.D. 18.12.1941, n. 1368 - disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile -, la cui denominazione esatta è "Albo dei consulenti tecnici del giudice", raccoglie i nominativi di coloro che, forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, possono esercitare le funzioni di consulenza per il tribunale. L'iscrizione in uno di detti albi non preclude l'iscrizione all'altro, anzi l'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti può essere considerata un titolo per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del Giudice.

La Camera di Commercio forma il ruolo dei periti ed esperti per ciascuna Provincia, diviso in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che generalmente si svolgono sul territorio provinciale; a tale scopo la stessa Camera di Commercio forma, in base all'elenco tipo allegato al regolamento, un elenco delle categorie e sub categorie approvate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Elenco unificato delle categorie e sub-categorie 

 

L'iscrizione al ruolo può essere effettuata solo da persone fisiche (con esclusione, quindi, delle società, persone giuridiche ed associazioni in genere).

 

Requisiti

I requisiti che sono richiesti per l'iscrizione nel ruolo sono:

1) Personali

  • Aver compiuto 21 anni di età;

2) Morali

  • Non essere stato dichiarato fallito;
  • Non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione; per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • Non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione e non avere procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

3) Professionali

tutti i titoli o documenti atti a dimostrare di aver acquisito esperienza nei settori richiesti, ritenuti utili dall'aspirante all'iscrizione (curriculum vitae, pubblicazioni, corsi di studio, lavori, relazioni, pareri e perizie eseguiti, riconoscimenti, referenze e quant'altro possa comprovare l'approfondita conoscenza  dell'attività specificata). 

Nel caso in cui i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'iscrizione, la Camera di Commercio ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio, avvalendosi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'Ufficio è a disposizione per fornire informazioni per una corretta presentazione della domanda.

Possono altresì essere iscritti di diritto al ruolo, purché abbiano esperienza lavorativa da almeno tre anni negli ultimi cinque, coloro che abbiano svolto regolarmente l'attività di agente immobiliare

Come presentare la domanda di iscrizione al ruolo

La domanda di iscrizione deve essere presentata  esclusivamente in modalità on line attraverso il portale https://aa.servizionline.camcom.it/aa 

con l'indicazione delle categorie e sub-categorie richieste e scegliendo la Sede destinataria della Camera di Commercio di competenza (Alessandria o Asti).

Per la registrazione al portale e quindi per la presentazione della domanda è necessaria l'autenticazione tramite SPID, carta d'identità elettronica o cns. Il pagamento dell'imposta di bollo di € 16.00   e dei diritti di segreteria di € 31.00 deve essere effettuato contestualmente alla compilazione della domanda mediante Pagopa.

Le domande non possono essere compilate da device mobile (smartphone o tablet). Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

N.B. L'iscritto può richiedere che gli sia rilasciato un tesserino di riconoscimento che accerti l'iscrizione al ruolo; il tesserino è soggetto a rinnovo annuale.

 

Come presentare domande di modifica e cancellazione

Anche per modificare la propria posizione al ruolo o cancellarsi al ruolo stesso è necessario presentare esclusivamente in modalità on line attraverso il portale https://aa.servizionline.camcom.it/aa  la domanda di modifica o di cancellazione 

Il pagamento dell'imposta di bollo di € 16.00 per la cancellazione  e dei diritti di segreteria di € 10.00 per la variazione deve essere effettuato contestualmente alla compilazione della domanda mediante Pagopa.

 

Ricorsi e sanzioni

Avverso le decisioni della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di non-accoglimento della domanda è ammesso ricorso amministrativo nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni innanzi al T.A.R. o al Giudice Ordinario a seconda che sia stato leso un interesse legittimo o un diritto soggettivo.

A prescindere dalle sanzioni relative alle responsabilità civili e penali connesse ai rapporti intercorrenti con i terzi durante l'esercizio delle attività peritali, la normativa specifica inerente il ruolo dei periti e degli esperti, all'art. 12 del regolamento, prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi:

  • Quando si verifichi una delle condizioni ostative all'iscrizione;
  • Quando senza giustificato motivo il perito abbia rifiutato la nomina per perizie ordinate dall'autorità giudiziaria o amministrativa;
  • Quando nell'esercizio delle funzioni di perito o esperto abbia dato prova di grave negligenza od abbia compromesso la propria reputazione;
  • Quando abbia proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali è iscritto senza aver informato la parte interessata ed essere stato autorizzato dalla Camera di Commercio.

La norma prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando il fatto è di limitata entità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione.

Revisione

Secondo quanto previsto dall'art.5 del Regolamento, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti provvede ogni 4 anni ad effettuare la revisione del Ruolo dei Periti e degli Esperti per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla norma.

 

ELENCO ISCRITTI NEL RUOLO PERITI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (aggiornamento: luglio 2023)

ELENCO ISCRITTI NEL RUOLO PERITI DELLA PROVINCIA DI ASTI (aggiornamento: 31/08/2023) 

Ultima modifica
Mer 30 Ott, 2024